Ordinanza n. 30/2024
Il Sindaco ordina ai proprietari e/o detentori di diritti reali frontisti dei fondi affaccianti lungo le strade provinciali sopracitate, un immediato intervento di messa in sicurezza dei luoghi e delle aree di proprietà, comunque non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente, mediante taglio parziale o totale delle alberature entro la fascia di sicurezza così come definito del Codice Della Strada: art. 29 del D.Lgs 285/92 e art. 26 comma 6 e 9 del D.P.R. 495/92 oltre che dal Codice Civile: artt. 892,894,895 e 896 per i tratti stradali interni al centro abitato , per cui il proprietario dei terreni deve eseguire il taglio delle alberature nella fascia di mt. 6,00 dal ciglio stradale e comunque delle alberature con distanza dalla strada inferiore all’altezza massima raggiungibile della pianta stessa. Si informa sin d’ora che gli Enti gestori delle strade Provinciali si ritengono mallevati da eventuali danni a persone e/o cose dovessero accadere in dipendenza di quanto sopra.